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Chiunque è in grado di acquistare e/o vendere metalli preziosi, pur soggiacendo a precise disposizioni di legge.
ACQUISTI
I privati possono acquistare oro puro (tit. 999,9), sotto forma di lingotti, in quanto “oro da investimento” come recita la Legge n. 17 del gennaio 2000 che ha liberalizzato il commercio dei metalli preziosi (vedi in “Normative” dalla Home Page).
Il prezzo del lingotto è dato dal costo giornaliero del metallo puro a cui va aggiunto il costo di lavorazione del lingotto stesso. Sarà rilasciato regolare scontrino fiscale.
Quindi, purché sotto forma di lingotti appunto, il privato può acquistare il quantitativo di oro puro che desidera senza alcuna formalità, con l’unica eccezione di dover fornire le proprie generalità nel caso l’acquisto superasse il valore di 12.500 euro, nel qual caso il fornitore è obbligato a identificare l’acquirente per obbedire alle norme antiriciclaggio.
Inoltre è possibile per il privato acquistare Argento (in granella, tit. 999), Platino (in lamina, tit. 999) e Palladio (in lamina, tit. 999,5), ma in questo caso dovrà aggiungere il 20% di IVA al costo del metallo puro.
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VENDITE
Chiunque può vendere metallo prezioso, sotto forma di lingotti, monete o gettoni.
Presentandosi presso i nostri uffici con un documento d’identità ed il codice fiscale, per poter registrare l’operazione sul cosiddetto “Libro della Questura”, verrà fissato il prezzo di acquisto, sarà rilasciata una ricevuta ed il pagamento avverrà dopo 10 giorni, tramite assegno oppure disponendo un bonifico nel caso il cliente voglia fornirci i dati bancari.
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